Normativa


In Italia nel 2012 è entrata in vigore una normativa che regola la commercializzazione e produzione di sacchetti di materiale plastico. La normativa per l’Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto delle merci (13A02536)  è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 27 marzo 2013 (qui).

Tale normativa è definita dal decreto legge del 25 Gennaio 2012, n.2 visionabile direttamente dalla Gazzetta Ufficiale (qui), l’Italia sancisce  misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di sacchetti di plastica. Vengono fissati divieti e multe per regolare la commercializzazione e la produzione di sacchetti in materiale plastico.

Di seguito riportiamo alcuni dettagli importanti:

Limitatamente alla commercializzazione dei  sacchi monouso per l’asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.

Specifiche del materiale non-biodegradabile

Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente puo’ essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica – COREPLA e le associazioni dei produttori.

Sanzioni

A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo  del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita’ ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge n. 689 del 1981 e’ presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale e’ stata  accertata la violazione.

Riassunto Legge su sacchetti di Plastica

Risulta evidente il tipo di materiale plastico non biodegradabile da produrre/commercializzare, e le tipologie di materiale da utilizzare in base ai fini d’uso:

  1. Se per uso alimentare sacchi
    • Sacchetti Biodegradabili in qualsiasi spessore
    • Sacchetti in materiale plastico non-biodegradabile (con almeno un 30% di plastica riciclata) con spessore superiore a
      • 100 micron se con maniglia interna,
      • 200 micron se con maniglia esterna.
  2. Altrimenti (uso non alimentare)
    • Sacchetti Biodegradabili in qualsiasi spessore
    • Sacchetti in materiale plastico non-biodegradabile (con almeno un 10% di plastica riciclata) con spessore superiore a
      • 60   micron se con maniglia interna,
      • 100 micron se con maniglia esterna.

Obbligo di far pagare tutte le borse di plastica in commercio

In data 4/01/2018 il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emesso una nota interpretativa (visionabile qui) per quanto riguarda l’art. 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), come convertito in legge dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in attuazione degli obblighi contenuti nella direttiva 2015/720/UE in materia di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica. La nota esplica che tutti i sacchetti di plastica devono essere fatti pagare.